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Bonus edilizia, nuovi chiarimenti dalle Entrate

Bonus ristrutturazioni, bonus verde, bonus mobili: nuovi chiarimenti pubblicati su Fisco Oggi dall’Agenzia delle Entrate

Ecco alcune recenti risposte in tema di bonus ristrutturazioni, bonus verde e bonus mobili, pubblicate dal servizio online dell’Agenzia delle Entrate Fisco Oggi.

Bonus ristrutturazioni anche per i lavori fai da te

E’ possibile fruire del Bonus ristrutturazioni anche per i lavori in proprio?

Il quotidiano online dell’Agenzia delle Entrate ricorda che “la detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall’articolo 16-bis, Tuir, compete anche a chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati”.

Quindi, ok alla detrazione per le spese di acquisto materiale per i lavori fai da te.

Ricordiamo che la legge di bilancio 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Bonus verde, ok alle spese di progettazione

Nelle detrazioni Irpef rientranti nel cosiddetto bonus verde rientrano le spese di progettazione?

La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto una nuova detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute nel 2018 (nel limite massimo di 5mila euro) per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese per cui spetta la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati (articolo 1, commi da 12 a 15, legge 205/2017).

Bonus mobili /1

Se si è effettuato un intervento di ristrutturazione nel 2017, è ancora possibile usufruire del cosiddetto Bonus mobili per acquisti di arredi effettuati nel 2018?

La risposta è affermativa: infatti, alla luce di quanto stabilito dalla recente legge di Bilancio 2018, è possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, anche per gli acquisti che si effettuano nel 2018, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2017 (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 3, legge 205/2017).

Si ricorda che, a prescindere dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, il bonus mobili deve essere calcolato su un importo massimo di 10mila euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus mobili /2

Le spese di trasporto e montaggio rientrano nel bonus mobili?

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (per cui si usufruisce della detrazione Irpef del 50% – bonus mobili) possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

Anche i pagamenti per il trasposto e il montaggio devono essere avvenire con bonifico o carte di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento

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Ristrutturazione edilizia, la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Ristrutturazione edilizia, l’Agenzia delle Entrate pubblica la nuova guida sulle detrazioni fiscali del 50% con le novità della legge di Stabilità 2016

L’art. 1 comma 74 della legge di Stabilità 2016ha riconfermato gli incentivi fiscali in edilizia prorogando a tutto il 2016 il riconoscimento della detrazione spettante per gli interventi in edilizia finalizzati a:

  • risparmio energetico, con detrazione del 65%
  • adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici, con detrazione del 65%
  • recupero del patrimonio edilizio, con detrazione del 50%

Le vere novità introdotte dalla legge di Stabilità sono:

  • la possibilità per i condòmini “incapienti” (cioè con un’Irpef inferiore alle detrazioni spettanti) di cedere la propria quota di credito d’imposta a chi esegue i lavori di risparmio energetico
  • la possibilità di fruire della detrazione del 65% per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative

Ristrutturazione edilizia, l’evoluzione normativa

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del dpr 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi).

Dal primo gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal dl 201/2011 (decreto Monti) e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Nel corso degli anni la normativa in materia di ristrutturazione edilizia ha subito svariate integrazioni e modifiche; ecco la sintesi dei principali provvedimenti:

  • il dl 83/2012 ha elevato la detrazione al 50% per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro)
  • il dl 63/2013 ha esteso la detrazione al 50% e il limite a 96.000 euro alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013
  • la legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare
  • la legge di Stabilità 2016 ha prorogato tali interventi fino al 31 dicembre 2016

Tra le principali regole ed i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche si segnalano, infine:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
  • l’obbligo da parte di banche e poste di operare una ritenuta dell’8% sui bonifici, come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza

Detrazioni Irpef

È possibile detrarre dall’Irpef parte delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

In particolare, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

  • 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 , con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
  • 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno secondo il criterio di cassa e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.

Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale o professionale, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Beneficiari della detrazione

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati a Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta, oltre ai proprietari degli immobili, anche ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del dpr 917/86 (Tuir)che producono redditi in forma associata

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

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Obblighi contributivi ridotti per lavoratori extra-UE

Niente obbligo di versamento del contributo per i Fondi di solidarietà per le imprese che hanno alle proprie dipendenze lavoratori italiani operanti all’estero ex L. n. 398/1987 (paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati).

 

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Leasing immobiliare (locazione finanziaria)

Ecco tutte le caratteristiche di questa particolare forma di acquisto alternativa al mutuo e le agevolazioni fiscali

Dal 2016 chi decide di acquistare o costruire un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, potrà scegliere liberamente tra mutuo o leasing immobiliare.

Con la legge di Stabilità 2016, infatti, il leasing immobiliare trova una propria disciplina: in pratica la banca o un intermediario finanziario acquista un immobile o lo costruisce sulla base delle indicazioni e dei gusti dell’utilizzatore e lo mette a sua disposizione per un certo periodo di tempo, dietro pagamento di un corrispettivo.

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Testo unico sicurezza

Il Cni spiega nel dettaglio il contenuto delle nuove disposizioni introdotte nel D.Lgs. 81/2008 dal D.L. 151/2015

Abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese, aumentato l’importo delle sanzioni previste per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto l’aggiornamento dei corsi per coordinatore della sicurezza in modalità e-learning.Queste sono alcune delle novità recentemente introdotte nel testo unico sulla sicurezza e spiegate dal Cni (Consiglio nazionale degli ingegneri) nella Circolare 649 dell’11 gennaio 2016.

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Legge di stabilità 2016

Abolizione di Imu e Tasi, sgravi Irap tagli Ires, proroga delle detrazioni fiscali in edilizia, nuovi incentivi per l’edilizia, sgravi contributivi per nuove assunzioni, nuovo regime forfettario per professionisti ed imprese, canone RAI e fondo per l’innovazione, art bonus e credito d’imposta pagamenti elettronici e POS per i professionisti. Queste sono solo alcune delle misure previste dalla Legge di Stabilità 2016 che impattano profondamente sull’intero settore edile che risultano di particolare interesse per  imprese, professionisti e cittadini. La legge di Stabilità 2016 è stata emanata con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 302 del 30/12/2015 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato“.

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