La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la possibilità di usufruire delle detrazioni per riqualificazione energetica, ma alcune regole sono cambiate.
Riassumiamo brevemente gli interventi ammessi e la quota di detraibilità nella seguente tabella.
INTERVENTI AMMESSI |
ALIQUOTA DETRAIBILE |
Serramenti e infissi | 50% |
Schermature solari | |
Caldaie Biomassa | |
Caldaie a condensazione classe A | |
Caldaie a condensazione classe A+ (con sistema di termoregolazione evoluto) | 65% |
Pompe di calore | |
Scaldaccqua a PDC | |
Coibentazione involucro | |
Collettori solari | |
Generatori ibridi | |
Sistemi di Building Automation | |
Microgeneratori | |
Interventi condominiali (superficie >25%) | 70% |
Interventi condominiali (superficie >25% + qualità media) | 75% |
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 1 classe rischio sismico | 80% |
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 2 classi rischio sismico | 85% |
La normativa vigente impone che entro 90 giorni solari dal termine dei lavori sia trasmessa all’Enea la dichiarazione telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati.
La dichiarazione da trasmettere varia in funzione dell’intervento; generalmente si tratta di compilare l’Allegato A al “decreto edifici” e la scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E), oppure la documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E o dal solo Allegato F.
Effettuata la trasmissione, il mittente ottiene una ricevuta telematica dall’Enea con il CPID (Codice Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio.
Da notare che all’Enea non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, elaborati grafici, ecc. Tuttavia tale documentazione deve essere conservata a cura del contribuente ed esibita in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tra l’altro è facoltà dell’Agenzia delle Entrate richiedere l’esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente compilati, firmati e datati.
Comunicazione 2018 e portale Enea 2018
I contribuenti che hanno eseguito lavori di riqualificazione energetica terminati nel 2018 dovranno adottare l’apposito portale Enea 2018. In particolare, chi ha terminato i lavori nei primi giorni del 2018 deve inoltrare la dichiarazione entro i primi giorni di aprile (90 giorni dall’ultimazione), pena la perdita del beneficio.
Dal 30 marzo 2018 è operativo il nuovo portale Enea 2018 per le nuove comunicazioni.
Detrazione per risparmio energetico
Ricordiamo che l’agevolazione fiscale per il risparmio energetico consiste in detrazioni dall’Irpef (per le persone fisiche) o dall’Ires (per le società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Le detrazioni sono riconosciute per le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, ecc.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (50, 65, 70, 75%) occorre far riferimento:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.